L'articolo 48 della Costituzione sancisce il principio del suffragio universale, conferendo la qualità di elettori a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e che non si trovano in alcuna delle condizioni escludenti previste dalla legge. Il voto è altresì personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. Esso non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale previsti dalla legge.
L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 223/67, disciplinando l'elettorato attivo (coloro che hanno il diritto di votare) esclude dal diritto di voto:
- i commercianti dichiarati falliti per un periodo di 5 anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- i sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza divenute definitive;
- i condannati a pene che comportano l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- i condannati con sentenza penale passata in giudicato, vale a dire già sottoposta al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione ultimati i due gradi di giudizio.
L'elettore può votare soltanto se si presenta al suo seggio munito di tessera elettorale, che gli viene rilasciata dall'ufficio elettorale del Comune di residenza in occasione di una consultazione elettorale o di un referendum popolare. In esso vi sono i suoi dati salienti desunti dalle liste elettorali, oltre a luogo e sezione presso il quale recarsi per votare.
Nota Bene. Nonostante la Costituzione italiana affermi che il voto è un dovere civico, chi non si reca a votare in occasione di una consultazione elettorale non deve più, come avveniva in passato, giustificare la sua assenza o il suo impedimento al Comune di residenza.