I cittadini, che possiedono i requisiti di legge, e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo, anche se la stessa avviene d'ufficio ogni biennio negli anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati dalla commissione comunale (o ufficiale elettorale nei Comuni sotto i 15.000 abitanti), che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.

In base alla normativa, si formano due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da ¤ 2,58 a ¤15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso di ¤ 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di ¤ 51,65 per le prime 50 sedute e di ¤ 56,81 per le udienze successive.
Aggiornamento elenchi

Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione va fatta entro il 31 luglio.
Entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali.
Entro il 30 agosto, la commissione provvede alla formazione dei due elenchi.
Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise.
Dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza.
Entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni Comune, mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto.
Entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise.
Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

Requisiti

Per l'iscrizione all'Albo, occorre avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, avere età compresa tra i 30 e i 65 anni, essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise, essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello, possedere una buona condotta morale. Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Costi

Nessuno

Normativa

Decreto del Presidente della Repubblica numero 273, del 28 luglio 1989
Legge numero 405 del 5 maggio 1952, ''Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni''
Legge numero 287 del 10 aprile 1951, ''Riordinamento dei giudici di assise''

Documenti da presentare

La domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari va compilata e consegnata all'ufficio protocollo del Comune, allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità, eccetera).

Termini per la presentazione

Ufficio a cui rivolgersi: Ufficio Elettorale, Piazza della Liberazione 1, Alife (CE), 81011

Orario per il pubblico -  mattino: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 - pomeriggio: il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30

Incaricato

Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele D'Abbraccio

Tempi complessivi

L'iscrizione avviene all'atto in cui il Tribunale accerta che non vi sono condizioni ostative all'esercizio del giudice popolare.

Termini e modalità di ricorso

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua notifica ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 104/2010.

Documenti allegati

Manifesto_Aggiornamento_Liste_Giudici_Popolari.pdf

A chi rivolgersi

Ufficio/Organo: Ufficio Elettorale
Indirizzo: Piazza della Liberazione 1, Alife (CE), 81011
Telefono: 0823-1310520 (interno 9)
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Email certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Scheda ufficio: Vai all'ufficio

Visite: 62

Torna su