Separazione
In senso giuridico con il termine ''separazione'' si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.
La separazione può essere:
- Separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi, previo accordo tra loro, circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
- Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo; uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.
Divorzio
Con il termine ''divorzio'' si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale; restano immutati i doveri verso i figli e la titolarità della patria potestà, mentre la stessa viene esercitata dal genitore al quale i figli minori vengono affidati.
La sentenza di divorzio può essere di:
- scioglimento di matrimonio civile;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
- delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.
Sentenza di divorzio pronunciata all'estero
Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentare all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto, se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/5/1995, numero 218.
La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.
I figli
L'articolo 155 del codice civile, stabilisce il principio che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In base alla nuova norma, la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. In questo caso, per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori, in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento, è competente il giudice del procedimento in corso, mentre in caso di richiesta di modifica dei provvedimenti riguardo ai figli è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
- ammonire il genitore inadempiente;
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75 a un massimo di € 5.000, a favore della Cassa delle ammende.
Sempre su decisione del giudice, la potestà può essere esercitata separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
L'articolo 155, quarto comma, del Codice Civile stabilisce che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT.
Normativa di riferimento
- Codice Civile, articoli dal 149 al 158
- Legge 31 Maggio 1995, numero 218, articoli dal 31 al 32 ''Riforma del sistema italiano di diritto internazionale''
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, numero 396, articoli 63-69.
Costi
Non è previsto alcun costo.
A chi rivolgersi
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