L'assegno di maternità (articolo 66, Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di € 288,75 per un totale di € 1.443,73 pagati in una unica soluzione dall'INPS di competenza, previa concessione da parte del Comune di residenza.
Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.
Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, possono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se italiano, non deve superare i sei anni d'età; se è straniero, non deve superare la maggiore età.
Occorre, inoltre, possedere determinati requisiti di reddito: l'indicatore della Situazione Economica (ISE) deve essere inferiore a un valore stabilito (per il 2006, per un nucleo familiare di tre persone, il reddito non deve essere superiore a € 30.099,59) .
Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'ISE è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza.
Qualora le madri lavoratrici godano di un'indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore ad € 288,75 mensili, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità.
L'assegno di maternità dello Stato (comma 8, articolo 49, Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall'articolo 66 della Legge 448/98.
Requisiti
Possono presentare domanda per ottenere il beneficio le madri cittadine italiane residenti e le madri cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.
Costi
Nessun costo
Normativa
Legge 448/1998, art. 66.
Documenti da presentare
Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare:
i dati personali;
i codici fiscali;
le attività;
i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l'anno precedente;
la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente;
gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d'affitto pagato nell'anno precedente.
Termini per la presentazione
La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla data del parto o dalla data d'ingresso del minore nella famiglia anagrafica a seguito di adozione.
Ufficio a cui rivolgersi: Assistenza e servizi sociali.
Orario per il pubblico - mattino: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 ; pomeriggio: lunedì dalle 16 alle 18.
Incaricato
Responsabile procedimento: - tel. - email: - PEC:
Tempi interni
30 giorni per l'invio della domanda all'INPS
Tempi esterni
L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata:
Tempi complessivi
-
Note
Per l'assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi a un CAF.
Il segretario comunale è il dirigente responsabile competente ad esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia.
tel. 07817801200 - Indirizzo e-mail: - Posta elettronica certificata: - Orario al mattino dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
Documenti allegati